Il CFPR è registrato, dal 23/03/1994, presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con il codice, dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, n° 518914Z6
Dal 1° Ottobre 2013, il CFPR ha avuto il riconoscimento di NGO in Egitto come:
Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l’Archeologia (CIERA), licenza del Ministero della Solidarietà Sociale n° 96
LO STATUTO
(registrato in Roma il 22 febbraio 1990)
Fondatori:
Bongrani Luisa, docente Egittologia, Università di Roma “La Sapienza”
Campanella Vittorio, restauratore legno, CNR Roma
Fanfoni Giuseppe, Direttore CIERA, docente “Istituto Statale d’Arte di Roma”
Gabrielli Nazzareno, dirigente “Gabinetto Ricerche Scientifiche Musei Vaticani”
Orsini Gabriele, Ingegnere
Retacchi Francesco, Ingegnere Dirigente, “Ministero Industria e Commercio”
Volpe Nazzareno, Architetto
Premesso:
- che tra i comparenti è corrente un’associazione denominata “CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL RESTAURO”, con sede in Roma, operante nel campo della cooperazione allo sviluppo;
- che nell’ambito della cooperazione allo sviluppo l’associazione, come tale, ha istituito fra l’altro, il Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l’Archeologia;
- che le parti intendono depositare le norme che disciplinano la vita dell’associazione tutto ciò premesso e da valere quale parte integrante e sostanziale del presente, tra i comparenti si conviene e stipula guanto segue,
Art. 1 – E’ costituita un’associazione denominata “Centro di Formazione Professionale nel Restauro”.
L’associazione ha sede legale in Roma via S. Ippolito 46 int. l ove, oltre che nelle sedi distaccate istituite dal “Centro”, sono tenuti l’archivio, la graficoteca, la fototeca e la raccolta degli elaborati connessi alle attività del centro.
Art. 2 – L’associazione, indipendentemente dalle attività dei suoi associati, non ha alcun fine di lucro.
Art. 3 – La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 – L’associazione si propone di:
1) Propagandare e sostenere, particolarmente nei paesi in via di sviluppo, programmi formativi nel settore dell’archeologia, del restauro e della conservazione in genere, attraverso cantieri scuola, campi scuola e corsi training, indirizzati sul piano applicativo all’esecuzione di opere di recupero esemplari;
2) Sollecitare ogni iniziativa che promuova studi, ricerche, metodologie e tecnologie appropriate, per la conservazione dei beni culturali, architettonici e ambientali, nel rispetto dei valori storici e sociali delle aree geografiche interessate.
3) Stabilire una collaborazione diretta con università ed enti di formazione nel restauro abbinando i corsi teorici alle applicazioni pratiche finalizzate all’attuazione dei progetti di recupero;
4) Favorire ogni possibile collaborazione, nel campo applicativo, con Università, Enti, Organizzazioni e specialisti, tecnici ed artigiani di provata esperienza, per la realizzazione di centri di archeologia, restauro e conservazione nei paesi in via di sviluppo;
5) Diffondere, per una incisiva e diretta azione di sviluppo sociale nel settore, i risultati delle ricerche e le opere compiute con tutti i mezzi di informazione, nei campi letterari, cinematografici, televisivi, didattici e scientifici in genere, promuovendo riunioni, corsi, manifestazioni culturali, conferenze, esposizioni, pubblicazioni letterarie, e la produzione di filmati cinematografici e televisivi;
6) Promuovere, quando necessario, collegamenti con tutte le Associazioni o Istituzioni pubbliche o private sia in Italia che all’estero per ottenere a favore degli associati, in condizione di reciprocità le facilitazioni ed informazioni connesse con le specifiche attività, favorendo sostenendo e promuovendo ogni attività culturale connessa;
7) Compiere tutte le attività che l’organo Amministrativo riterrà comunque utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 5 – Il patrimonio dell’associazione é costituito dai contributi degli associati, dagli immobili, mobili, impianti ed attrezzature di proprietà, dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a riserva, da diritti editoriali, cinematografici e televisivi, connessi alle attività divulgative, da donazioni, contributi e da qualunque altra liberalità comunque pervenuta all’Associazione, oltre che da sovvenzioni ed incarichi per specifici programmi.
Art. 6 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Art. 7 – Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro, persone ed enti, che hanno obbiettivo interesse alle finalità dell’Associazione stessa.
I soci possono essere: ordinari e aderenti.
I soci ordinari sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo, ovvero i soci che vengono accettati come tali all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali sono riservate ai soli soci ordinari.
Sono soci aderenti coloro che ne facciano domanda scritta contenente l’accettazione delle finalità dell’Associazione.
Essi partecipano all’attività dell’associazione e possono collaborare alle realizzazioni dei programmi associativi.
Le accettazioni delle domande quali soci aderenti sono subordinate alla presentazione di almeno due soci ordinari ed al pagamento della quota annuale di-cui all’art. 9.
Le domande anzidette dovranno essere accettate dal consiglio Direttivo.
Possono essere associati come aderenti anche Enti ed Associazioni italiane e straniere.
Art. 8 – L’adesione all’Associazione comporta per il socio l’obbligo di osservare-il presente statuto e le deliberazioni che in base ad esso saranno attuate dagli Organi statutari, nonché i successivi ed eventuali regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Ogni socio è tenuto a versare all’associazione le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 – La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni da presentare mediante lettera raccomandata;
b) per morosità a causa di un ritardo superiore a due anni nel pagamento delle quote sociali;
c) per radiazione pronunciata contro il socio che commetta azione contraria ai fini statutari della Associazione o atti indegni secondo le leggi vigenti e il senso morale corrente.
Art. 11 – Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea Generale dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori.
Art. 12 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con i pagamenti.
Essa è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno mediante avviso scritto non raccomandato, diretto a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, giorno, ora e luogo dell’adunanza, in prima ed in seconda convocazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata su richiesta della maggioranza del Consiglio o su domanda di almeno un quinto dei soci ordinari.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.
L’assemblea ordinaria delibera sulle linee generali dell’associazione per il raggiungimento dei fini statutari, e sul bilancio consuntivo e preventivo, provvede alla elezione degli Organi dell’Associazione, i membri di quali potranno essere rieletti consecutivamente e durano in carica tre anni, stabilisce la quota annuale di Associazione e decide sui ricorsi contro l’esclusione e la non accettazione di domande deliberate dal consiglio Direttivo.
Le Assemblee deliberano in prima ed in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei soci ordinari presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti comprese le modifiche statutarie, ad eccezione delle modifiche degli articoli l) e 2), 3) e 4) dello statuto, per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci ordinari.
L’assemblea sarà presieduta dal Presidente coadiuvato dal Segretario e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.
Il Presidente provvederà alla verifica dei poteri e, al termine dell’Assemblea, farà redigere dal Segretario un processo verbale della riunione che sarà da esso firmato unitamente agli scrutatori.
Art. 13 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, che durano in carica tre anni, e sono eletti dall’assemblea tra i soci di più lunga ed assidua permanenza nelle sedi di attuazione di programmi svolti dall’Associazione.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio stesso provvederà a sostituirlo per cooptazione demandando alla successiva Assemblea Ordinaria la ratifica della nomina.
Il Consiglio è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su iniziativa di almeno tre consiglieri.
Il Consiglio, presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri.
Il Consiglio provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, definisce le linee operative per realizzare i fini dell’Associazione e i deliberati dell’Assemblea; delibera sulla ammissione ed esclusione dei soci, stabilisce la data dell’Assemblea Ordinaria e può convocare quella straordinaria; compila il regolamento interno dell’Associazione, può nominare gruppi consultivi per lo studio di particolari problemi e per lo svolgimento dell’azione sociale.
Il Consiglio direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza di due terzi, e può nominare, anche tra soci non facenti parte del Consiglio, un Segretario, al quale demandare compiti di coordinamento e di esecuzione, nonché un tesoriere al quale affidare la responsabilità di cassa del fondo comune.
Il Consiglio Direttivo potrà conferire parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri.
Art. 14 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.
Al Presidente spetta convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, determinare gli argomenti da portare in discussione al Consiglio, vigilare sull’esecuzione delle sue deliberazioni e firmare gli atti che comportino impegni dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale e le funzioni del Presidente sono assunti dal Vice Presidente.
Le modalità della durata in carica del Presidente e del Vice Presidente sono identiche a quelle del Consiglio Direttivo.
Il Presidente fra l’altro potrà compiere tutte le attività mobiliari, immobiliari e finanziarie ivi compresa l’apertura e chiusura di conti correnti, necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 15 – Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea con la durata e le modalità previste per il Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei revisori controlla l’andamento amministrativo dell’Associazione e la regolarità della tenuta delle registrazioni contabili, esamina i bilanci preventivi e consuntivi, effettua riscontri ed ispezioni di cassa, riferendone al Consiglio Direttivo, ed esprime parere consultivo sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci.
Il Collegio dei revisori giudicherà in qualità di arbitro amichevole compositore sulle controversie tra l’Associazione e i soci, o tra gli stessi soci per ragioni attinenti alla vita dell‘Associazione.
Art. 16 – I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che potessero sorgere tra di loro e con l’Associazione per motivi dipendenti dalla vita sociale se non dopo averle sottoposte al giudizio del Collegio dei revisori.
Art. 17 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di almeno due terzi dei soci, la quale deciderà anche sulla destinazione dei beni residui dell’Associazione al momento dello scioglimento in base alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18 – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti.